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Storia della Legge sulla violenza sessuale: uno stupro culturale durato venti anni e più.
Giusto per fare un ripasso su come le sentenze morali (cioè: prima il legislatore decide se il soggetto/oggetto di cui parla la legge è moralmente riconoscibile e poi emette il giudizio sul quale si fonda la legge) siano alla base di molte leggi in Italia, voglio raccontarvi – e la ricordo assieme a voi – un pezzetto di storia recente della giurisprudenza italiana durante la quale si sono fatte grandi battaglie.
Non mi interesso di lunghezza o asprezza delle pene – che ritengo non servano (la questione è molto più complessa e ne parleremo, un po’ ne abbiamo già parlato)- ma mi piace capire che valore viene attribuito alle persone sul piano morale e quindi legislativo.
Volente o nolente: la discussione che determina l’approvazione di una legge ha un impatto dal punto di vista culturale che rispetto alle questioni di genere in tanti anni è stata davvero fondamentale. La difficoltà di acquisire diritti – che ci vengono riconosciuti solo attraverso l’applicazione di leggi esistenti – anche sulla carta è una cosa con la quale ci scontriamo molto spesso.
Ricordo, giusto per fare riferimento alla nostra storia recente, le battaglie sulla legge per la Procreazione Medicalmente Assistita, la legge 194 su consultori e aborto perennemente rimessa in discussione, la proposta (quasi utopica) di legge sulle Unioni di Fatto (Pacs o Di.Co). Per ciascuna di queste leggi è stato ed è importante combattere contro moralismi di ogni genere che allontanano sempre di più la discussione dal piano dei diritti per reinserirla sul piano dei pregiudizi o delle ideologie tout court. Perciò, appunto, vi racconto questa storia che non sembra ancora essersi conclusa…
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Prima dell’attuale codice penale c’era (e c’e’ ancora nelle parti non modificate) il Codice Rocco, elaborato e promulgato in pieno regime fascista. La parte più difficile da modificare, a cui i giuristi erano attaccati per tradizione, era (lo è sempre) quella dei diritti individuali.
Tra questi un particolare interesse veniva destinato al mantenimento del sistema familiare patriarcale fascista in cui la donna era (o è?) “sposa e madre esemplare”, creatura soggetta ed obbediente al suo destino biologico, alla funzione riproduttiva esaltata come missione per il bene della Patria, cioè del Regime.
A quell’epoca esisteva la figura del Capo Famiglia che derivavain qualche modo da quella del Pater Familias dell’antica roma.
Per il Codice Penale i reati di violenza sessuale e incesto erano rispettivamente parte “Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume” (divisi in “delitti contro la libertà sessuale” e “offese al pudore e all’onore sessuale”) e “Dei delitti contro la morale familiare” (non mi pare che il secondo sia cambiato). Così mentre si affermava che la violenza sessuale non offendeva principalmente la persona, coartandola nella sua libertà, ma ledeva una generica moralità pubblica si dimostrava che il bene che si voleva proteggere e tutelare non era tanto la persona quanto il buon costume sociale secondo il quale la donna non era libera di disporre di alcuna libertà nel campo sessuale.
Anzi, per convenienza dell’ordine sociale, la sua sessualità era negata, repressa o volta solo alla riproduzione della specie. La donna stessa doveva ignorarla e, per esempio, la “fanciulla per bene” non doveva avere alcuna notizia sul sesso: nessuno le spiegava come nascevano i bambini, spesso non sapeva niente nemmeno del fenomeno che doveva mutare il suo organismo, le mestruazioni. Lei doveva arrivare al fidanzamento o al matrimonio, meta prefissata della sua formazione, del tutto ignara di qualunque cosa, senza avere a che fare con il sesso e naturalmente del tutto “intatta”. Ma c’e’ sicuramente tanta letteratura femminista che ha raccontato, in termini drammatici o ironici, di questa totale ignoranza che tutelava il mai troppo protetto pudore delle ragazze.
Torniamo al reato di stupro. Nella legge così com’era si trovava la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine. Spesso molti processi si risolvevano in una ricerca minuziosa del livello di verginità anatomica violata. Questo perché – cosa infida e certamente non comprensibile per noi, adesso -si faceva una distinzione tra “congiunzione corporale” e “atti di libidine”. Ed era la Cassazione che con sentenze strabilianti definiva al centimetro di quanto doveva essere profonda la penetrazione perché fosse riconosciuto il reato di violenza carnale. Se il pene penetrava anche solo un tot sufficiente a consentirgli di riversare lo sperma dentro la vagina allora era considerato un “rapporto completo”. Se invece non c’era versamento spermatico o penetrazione ma “solo” un semplice contatto, anche intimo, offensivo, umiliante, molesto tanto da determinare nel molestatore un piacere equivalente al coito, non veniva considerato “congiunzione”. Se non c’era congiunzione non veniva riconosciuto il reato o cambiava l’entità della pena. Tutto ciò ovviamente senza parlare dell’effetto che un processo di quel tipo poteva avere sulle ragazze stuprate.
Altro reato contro la morale era il “Ratto a fine di matrimonio” e il “Ratto a fine di libidine” (entrambi gli articoli del codice penale abrogati con la legge sullo stupro del 1996, cioè l’altro ieri). Il codice distingueva il ratto a seconda del fine che il rapitore si proponeva e puniva meno gravemente chi rapiva a scopo di matrimonio (Matrimonio riparatore: norma abrogata nel 1981, cioè pochissimi anni fa) e più gravemente chi rapiva a fine di libidine, ritenendo evidentemente che privare della libertà una donna e coartarne la volontà allo scopo di sposarla fosse meno grave. Cioè la donna veniva considerata alla stessa stregua di un oggetto che chiunque poteva rompere purchè poi si assumesse l’onere di raccoglierne i pezzi. E si poteva dire forse che il ratto a scopo di matrimonio era la parte peggiore perché mentre nel ratto a scopo di libidine la donna poi poteva fare la propria vita, in quello a scopo di matrimonio invece doveva restare, in quanto merce avariata e non più proponibile, senza più nessuna possibilità di scelta per tutta la vita.
L’assurdità del matrimonio riparatore fu rivelata per la prima volta nel 1965 dal coraggioso gesto di una ragazza siciliana (alla quale almeno io – ma, credo, non solo – devo una infinita gratitudine), Franca Viola. Rapita ad Alcamo, in provincia di Trapani, Franca, 18 anni, rifiutò le nozze riparatrici e denunciò il suo rapitore, Filippo Melodia, in odor di mafia, e i suoi complici. Il caso sconvolse l’opinione pubblica e in particolare quella siciliana: non si era mai vista una “disonorata” sottrarsi al “matrimonio riparatore” violando una consuetudine che dava per scontata la sottomissione delle donne a questo tipo di violenza. Malgrado le intimidazioni e le difficoltà opposte dall’ambiente sociale, Franca Viola non tornò indietro: il processo contro Filippo Melodia e i suoi dodici complici si concluse nel dicembre 1966 con una condanna ad undici anni per lui, cinque assoluzioni e pene minori per gli altri. (Filippo Melodia finì male: scontata la pena. È stato ucciso nel 1978 in un paesino in provincia di Modena probabilmente per una vendetta di mafia).
Tornando al codice va notato che nel ratto a fine di libidine è prevista una aggravante se il reato era commesso nei confronti di donna legalmente sposata: la tendenza era quella di tutelare l’oggetto moglie, di proprietà del marito e qui ancora diventa evidente come nel codice era rappresentata la concezione dell’inferiorità della donna.
Ancora: fino al 1996 il reato di violenza sessuale era perseguibile solo attraverso una querela della parte offesa. Ciò vuol dire che la donna doveva denunciare lo stupratore altrimenti non veniva perseguito. Dopo la modifica (che sostanzialmente operò un grande cambiamento in termini culturali e giuridici a partire dal fatto che riconobbe lo stupro come reato contro la persona e non più contro la morale) questo punto non è cambiato moltissimo. Varie pressioni e molti strattonamenti (tipo quelli per i Pacs oggi) fecero giungere ad un compromesso che vedeva la possibilità di esigere la denuncia d’ufficio (che avrebbe evitato una sovraesposizione e molte ritorsioni per le vittime) se lo stupro era legato a reati come l’effrazione, la violazione di domicilio con violenza sulle cose o sulle persone: ovvero se chi compie la violazione risultava essere palesemente armato (di quale arma abbia bisogno un uomo incazzato e violentemente desideroso di stuprare una donna, davvero non si capisce).
Ma la storia della legge non finisce qui (e si, una battaglia durata un ventennio merita qualche parola in più). E’ il 1986 e la legge contro la violenza sessuale è di nuovo in attesa di consensi. In parlamento, l’aula del Senato, con una maggioranza di 121 voti contro 105 e 4 astenuti, ha respinto l’articolo – proposto a larga maggioranza dalla commissione giustizia – che garantiva la non punibilità degli atti sessuali consensuali fra minorenni.
La legge aveva già subìto – si scrive nel mensile Donne, Parlamento e Società dell’epoca – due gravi battute di arresto: nel 1983 quando alla Camera il cosiddetto emendamento Casini ottenne la maggioranza in aula e ripristinò la nozione di delitto contro il buon costume; e poi nel 1984, quando sempre alla Camera, l’aula, sia pure di stretta misura, cancellò il testo proposto dalla Commissione giustizia in tre punti fondamentali: la non punibilità degli atti sessuali consensuali fra minorenni; la procedibilità d’ufficio per i reati commessi all’interno del rapporto di coppia; la partecipazione delle associazioni al processo.
La riforma delle norme contro la violenza sessuale era all’ordine del giorno da un decennio (a quella data – 1986 – sarà approvata solo dieci anni più tardi): da quando in occasione del processo per i delitti del Circeo, il movimento delle donne impose la considerazione di questi reati in tutta la loro gravità. La prima (del PCI) tra le proposte di legge fu accolta nel 1977 e assieme alle altre si unì anche una legge di iniziativa popolare con accluse 300.000 firme. Non si capisce quindi come mai non si trovasse uno sbocco. La prima proposta viene approvata alla Camera – senza i tre punti – nel 1984.
La DC non si riconosce nel testo e continua a fare tira e molla rispetto alla questione della procedibilità d’ufficio distinguendo in atti gravi e meno gravi, rispetto alla querela all’interno della coppia e alla questione dei minori cui era vietata ogni forma di effusione anche se consenzienti. In parlamento non esisteva un fronte laico: Pli, Pri e Psdi stavano tutti con la Democrazia Cristiana. La concezione maschilista vincente non voleva innanzitutto che si stravolgessero i rapporti di forza interni della famiglia. Perciò sarà approvato un altro testo monco in Senato nel 1989 e se ne discuterà ancora per tutti i primi anni novanta fino ad arrivare alla approvazione della legge nel 1996. Una gestazione di venti lunghi anni per una legge che pure affermava cose ovvie. Ma in una società sorretta principalmente dalla morale il senso della ovvietà cambia a partire dal punto di vista di chi lo interpreta.
La storia però non finisce qui (giusto per dire che non bisogna mai stare tranquilli e che le leggi vanno e vengono senza che nulla possa mai darsi per scontato).Nel corso degli anni la Cassazione è quella che ha stabilito, laddove il codice penale non era sufficientemente chiaro e consentiva una interpretazione discrezionale del giudice, numerose forme di lettura della legge e del reato di stupro.
Tra le sentenze che hanno fornito una lettura del dettaglio, troviamo:
Aprile 1994. E’ “arduo ipotizzare” una violenza sessuale fra coniugi in caso di coito orale in quanto la donna “avrebbe potuto in ogni caso facilmente reagire e sottrarsi al compimento dell’atto da lei non voluto”.
Agosto 1997. Se il capufficio dimostra un “sentimento profondo e sincero” nei confronti della segretaria, non può essere accusato di molestie sessuali sul lavoro, anche se la invita a cena e tenta di baciarla.
Gennaio 1998. Le lacrime di una donna violentata possono diventare un elemento che “inchioda” l’uomo che ha abusato di lei e valere come elemento probatorio “idoneo a garantire la sincerità delle dichiarazioni della parte offesa”.
Giugno 1998. La guancia di una donna non è una “zona erogena” ma baciarla senza il consenso dell’interessata ha “tutte le caratteristiche dell’atto sessuale”.
Febbraio 1999. Impossibile commettere violenza carnale su una ragazza che indossa i jeans. Così la cassazione assolve l’istruttore di scuola guida condannato per stupro in primo e in secondo grado. Secondo la Cassazione la mancanza di segni di colluttazione tra i due sarebbe la ulteriore prova che la ragazza non ha opposto resistenza, tanto più che, dopo il rapporto, si era rimessa alla guida dell’autovettura insieme al suo stupratore.
Aprile 1999. La Corte afferma che violentare una donna incinta al settimo mese non configura una circostanza aggravante del reato di violenza sessuale. E in più si afferma che è anche possibile applicare al violentatore la diminuzione della pena minima per attenuanti generiche perché il caso può anche essere ritenuto tra quelli di “minore gravità”.
Ottobre 1999. Sono sufficienti due violentatori per far scattare l’aggravante della violenza sessuale compiuta dal branco.
Dicembre 1999. Non ha diritto a sconti di pena il violentatore che non riesce a congiungersi carnalmente con la vittima per la resistenza che questa gli oppone.
Febbraio 2001. La Cassazione stabilisce che la “palpata” ai seni è violenza sessuale al pari di tutti gli atti connotati da “repentinità” e imprevedibilità posti in essere da chi intende, agendo all’improvviso, “vincere la resistenza delle vittime”. La condanna riguarda un impiegato di un istituto tecnico che toccava le allieve.
Novembre 2001. I giudici ribadiscono che la circostanza che una donna indossi i jeans non è da sola sufficiente a escludere il reato di violenza sessuale, specie se la paura della vittima di subire altre violenze da parte dell’assalitore determina la possibilità di sfilare più facilmente i pantaloni.
Dicembre 2002. Il fatto che una donna sia “disinvolta” e “disponibile all’ approccio amicale non può costituire motivo per concedere all’uomo che l’ha violentata l’attenuante e la riduzione di pena prevista per i fatti di minore gravità”.
Novembre 2005. Nel caso riguardante due uomini la Cassazione sentenziò che la “palpatina” sui pantaloni di una persona configura il reato di violenza sessuale se chi la riceve non è consenziente.
Febbraio 2006. La cassazione decide che una quattordicenne non può aver subito violenza dal proprio patrigno perché non “illibata” e perché – dato che ha avuto delle esperienze – si ritiene in grado di dominare un rapporto del genere.
Aprile 2006. Se l’ambiente nel quale viene commesso è degradato, il reato di stupro, anche se su minore, è considerato meno grave. Così ha deciso la corte d’appello di Roma, che ha concesso le attenuanti generiche, applicando anche uno sconto di pena, a due imputati accusati di aver ripetutamente violentato una ragazzina prima e dopo il compimento del suo quattordicesimo anno d’età.
Aprile 2006. La sentenza della Terza Sezione penale della Cassazione decide che lo stupro di una minorenne è meno grave se la ragazzina ha già avuto rapporti sessuali.
Maggio 2006. La Corte d’Appello di Cagliari riduce la pena ad un uomo condannato di stupro perchè il reato commesso contro la moglie sarebbe “più lieve”.“Il danno psicologico di una aggressione subìta dal coniuge minore rispetto a quello provocato da un estraneo”
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Storia breve dello Ius Corrigendi: il potere di correzione e di disciplina dei Capi Famiglia
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Ed eccovi un’altra storia, più breve e meno articolata, riferita allo “ius corrigendi”: ossia il potere di correzione e disciplina, ritenendo necessaria all’unità familiare la gerarchizzazione autoritaria, della massima autorità in seno alla famiglia, il capo-famiglia per l’appunto.
Accanto alla violenza sessuale esiste un altro tipo di violenza meno clamorosa che viene perpetrata soprattutto ai danni di minori e donne. Per il codice penale si tratta di “abuso di correzione o di disciplina” e “maltrattamenti in famiglia..”. La questione dell’abuso di correzione dipendeva dal fatto che nel codice civile, parte del diritto di famiglia, fino al 1975 il capofamiglia era uno solo (l’uomo) e aveva potere di picchiare – per fini correttivi e di disciplina- chiunque si trovasse ad abitare presso il suo domicilio (nonnina e cane incluso). Il codice civile fu in effetti, anch’esso, elaborato e promulgato in epoca fascista ed era in contrasto con la costituzione che invece sancisce la parità giuridica e morale dei coniugi.
Nel 1975 (quando fu messo in discussione il reato di adulterio e la giustificazione giuridica del delitto d’onore per gli uomini che dicevano di essere stati traditi: cioè gli uomini ammazzavano le donne e i tribunali li assolvevano o neppure li processavano perchè ritenuti in stato di legittima difesa. Avevano il diritto di ammazzare per difendere il proprio onore. Come ai tempi dei duelli…) fu introdotto il nuovo diritto di famiglia ma tuttavia rimasero in vita gli articoli del codice penale che supportavano quelli cambiati del codice civile. Cioè continuarono ad esistere (e io pensavo fossero stati abrogati o corretti ma dalle risorse consultate pare di no) quei chiari riferimenti agli abusi dei mezzi di correzione e di disciplina legittimando di fatto l’uso degli stessi. La pena stabilita (non perché mi interesso di lunghezza o asprezza delle pene – che ritengo non servano – ma giusto per capire che valore viene attribuito alle persone sul piano morale e quindi legislativo) si misura in anni solo in caso di morte del parente “corretto e disciplinato”.
In caso invece di una lesione dalla quale può derivare anche una malattia del corpo, la pena oscilla tra i sei mesi e l’anno (circa). Cioè: la non chiarezza degli articoli del codice penale di fatto consentono moralmente l’uso di violenza domestica consumata sulle donne a difesa dei valori della famiglia. Anche in questo caso si fa esplicito riferimento alla querela da parte della persona offesa: cioè è la donna picchiata e obbligata a restare nello stesso posto in cui vive il marito a doverlo denunciare – esponendosi a ogni forma di ritorsione – perché sia perseguito. Solo dopo il marzo 2001 con una legge si è fatto esplicito riferimento all’allontanamento da casa del parente dal quale si temono gravi violenze fisiche. Forse le donne però non sempre fanno in tempo a chiedere al giudice l’allontanamento del marito. In genere muoiono prima.
Per il resto sappiamo dell’esistenza delle case per le donne maltrattate che in genere agiscono su convenzione e finanziamenti non derivanti da una norma precisa in quella direzione. La loro condizione di dipendenza economica (senza una regola fissa, quindi a discrezione delle amministrazioni che via via si succedono) è tale da determinare situazioni pessime: la Casa delle Donne Maltrattate di Milano è cotretta nel 2007 a limitare i suoi servizi perchè nessun finanziamento è previsto in quella direzione. Al momento si guarda con grande interesse alla soluzione legislativa trovata dal governo Zapatero in Spagna perché è riuscito a trovare un po’ di soldi in bilancio (pare) per istituire strutture che rispondono unicamente a quel bisogno: tribunali, polizie, assistenza. Non so se hanno finanziato anche corsi di autodifesa, magari servirebbero a evitare alle donne di morire ammazzate prima di potere godere della magnifica efficienza delle nuove istituzioni spagnole. In Italia è in esame un disegno di legge (una proposta di legge non discussa ne’ approvata) che tenta di regolamentare tutta la questione a partire da una maggiore attenzione per avviare campagne di sensibilizzazione. Nello stesso disegno di legge, che interverrebbe sul codice civile e penale, resta comunque prevista la querela di parte (e non la procedibilità d’ufficio) per il reato derivante dai maltrattamenti. Cioè: a fare la denuncia deve essere sempre la persona maltrattata.
In Italia al momento le sentenze non fanno ben sperare. Ne riporto qualcuna:
Dicembre 2006. La Cassazione assolve in pieno un uomo che picchiava la moglie. La motivazione è che alla base dei litigi sfociati in violenza, ci sia la religione praticata dalla donna e impartita ai figli, oltre al tradimento del marito, che secondo la Cassazione è stato accettato dalla donna. Cioè non esiste più libertà di opinione neppure in seno alla famiglia.
Febbraio 2007. La cassazione non riconosce nessuna aggravante per chi alza le mani sulla propria compagna, perchè “soltanto” convivente ovvero non legato ad essa da vincolo di matrimonio. Così è stata annullata la condanna a due mesi di
reclusione, rideterminandola in mille euro di multa, inflitta a un uomo dalla Corte d’appello di Potenza per lesioni personali lievi ai danni della convivente. Per la Suprema Corte (quinta sezione penale, sentenza n.8121), “il mero rapporto di convivenza more uxorio non e’ idoneo ad integrare l’aggravante” prevista all’articolo 577, comma 2, del codice penale, che contempla reati commessi contro il coniuge, ma non tocca la questione delle coppie di fatto.
“Questa Corte – si legge nella sentenza – ha da tempo puntualizzato che la questione di legittimita’ costituzionale dell’art.577, comma 2, cp, nella parte in cui prevede come aggravante la commissione del fatto contro il coniuge, sollevata sotto il profilo della disparita’ di trattamento rispetto all’ex coniuge e al convivente more uxorio, e’ manifestamente infondata in quanto il diverso trattamento normativo nei confronti del coniuge non e’ irrazionale, tenuto conto della sussistenza del rapporto di coniugio e del carattere di tendenziale stabilita’ e riconoscibilita’ del vincolo coniugale”. La stessa Corte costituzionale, osservano ancora gli ‘ermellini’, ha messo in rilievo non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione dell’istituzione familiare, basata sulla stabilita’ dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l’affievolimento della tutela del singolo componente”.
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